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Sez. 3, Sentenza n. 20261 del 18/03/2014 Ud. (dep. 15/05/2014) Rv. 259648 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Decreto - Opposizione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259648-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

Il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato "ex nunc" dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il giudice del dibattimento conseguente all'opposizione potesse dichiarare la nullità che si assumeva derivare dalla erronea indicazione del nome dell'imputato nel dispositivo del decreto penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)