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Sez. 5, Sentenza n. 43645 del 14/07/2017 Cc. (dep. 21/09/2017) Rv. 270927 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova - Inizio del periodo di prova - Emissione dell'ordinanza di sospensione ex art. 464-quater cod. proc. pen. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2017-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270927-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

Ai fini della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il periodo durante il quale deve essere commesso dall'imputato un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole ha inizio solo con l'emissione dell'ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., e non con la presentazione della richiesta da parte dell'interessato o col provvedimento che, recependo l'istanza, rimette all'ufficio incaricato della elaborazione del programma di trattamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)