Sez. 3, Sentenza n. 33004 del 07/04/2015 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264194 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Revoca dell'ordinanza di sospensione del processo per gravi e reiterate trasgressioni - Conseguenze.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE
In tema di sospensione e messa alla prova nei confronti di imputati minorenni, è legittima la decisione con la quale il tribunale, riscontrata la reiterata e grave violazione delle prescrizioni impartite e revocata l'ordinanza di sospensione del processo, rigetta la richiesta di riammissione al beneficio.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 29 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 32 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)