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Sez. 1, Sentenza n. 2688 del 04/10/1971 (Rv. 353850 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - ESTENSIONE AI SOGGETTI INTERVENUTI NELLA CONTRATTAZIONE IN QUALUNQUE VESTE E NON ESTRANEI ALL'ATTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353850-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - ESTENSIONE AI SOGGETTI INTERVENUTI NELLA CONTRATTAZIONE IN QUALUNQUE VESTE E NON ESTRANEI ALL'ATTO - FATTISPECIE.*

La solidarieta dell'obbligazione tributaria stabilita dalla legge di registro per tutte le parti contraenti, in relazione agli Atti contemplati nella prima parte della tariffa, alle convenzioni verbali soggette a registrazione ed agli Atti stipulati all'estero, riguarda non solo le persone tra le quali e intervenuto il rapporto giuridico che qualifichi l'atto ma anche coloro che, essendo intervenuti in qualsiasi veste nella contrattazione, non siano rimasti estranei all'atto. (nella specie era stato registrato un atto con cui i donatari, per evitare la revoca della donazione, riconoscevano che la proprieta dei beni donati apparteneva tuttora ai donanti, conferendo a questi procura a disporre dei beni stessi ed amministrarli, con diritto di farne proprie le rendite ed impegnandosi a non disporre dei beni predetti senza il consenso dei donanti. Poiche nell'atto erano intervenuti i genitori del donatario, assumendo gli stessi obblighi di questo, la suprema Corte ha ritenuto che la estraneita dei primi al rapporto di donazione e il carattere non necessario della loro partecipazione all'atto non erano da soli sufficienti ad escludere la loro solidarieta tributaria). (V 1260'70, mass n 346929).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)