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Sez. 1, Sentenza n. 2278 del 09/08/1973 (Rv. 365559 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - AMBITO D'ESTENSIONE - FATTISPECIE (MANDATARIO CON RAPPRESENTANZA).*
Stato
decisa il 1973-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365559-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - AMBITO D'ESTENSIONE - FATTISPECIE (MANDATARIO CON RAPPRESENTANZA).*

La solidarieta dell'obbligazione tributaria - stabilita dall'art 93, n 1, del RD 30 dicembre 1923, n 3269 (legge di registro) per tutte le parti contraenti in relazione agli Atti contemplati nella prima parte della tariffa, alle convenzioni verbali soggette a registrazione ed agli Atti stipulati all'estero - riguarda non solo le persone tra le quali e intercorso il rapporto giuridico che qualifica l'atto, ma anche tutti coloro che, essendo intervenuti con qualsiasi veste nella contrattazione, non siano rimasti ad essa estranei. (nell'affermare il principio di cui in massima la Corte suprema ha ritenuto che anche chi contratta in qualita di mandatario con poteri di rappresentanza e compreso tra le persone responsabili per l'obbligazione tributaria. (Conf 2688/71, mass n 353850).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)