Sez. 1, Sentenza n. 544 del 24/01/1981 (Rv. 411018 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - DESTINATARIO DELLA PRETESA IMPOSITIVA - DEDUZIONE DELLA SUA ESTRANEITA ALL'ATTO TASSABILE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - DESTINATARIO DELLA PRETESA IMPOSITIVA - DEDUZIONE DELLA SUA ESTRANEITA ALL'ATTO TASSABILE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Sotto il vigore della legge di registro di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269, l'ipotesi del destinatario della pretesa impositiva che ne contesti la legittimita deducendo la sua estraneita all'atto tassabile trova la propria regolamentazione nell'art 93 del citato decreto, il quale delimita l'Obbligo del pagamento del tributo, sancendolo a carico di tutti i soggetti concretamente concorrenti alla formazione dell'atto suindicato, e non nel precedente art 14, disciplinante il diverso caso della restituzione dell'imposta gia pagata, nel duplice presupposto della avvenuta registrazione e della nullita dell'atto registrato. (V 2224/78, mass n 391614; (V 2278/73, mass n 365559; (V 2688/71, mass n 353850; (V 1260/70, mass n 346929).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 14 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)