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Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 01/12/2020 Cc. (dep. 02/02/2021) Rv. 280909 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Proroga del termine - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280909-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

In tema di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputato minorenne, qualora il periodo inizialmente fissato non sia sufficiente a consentire di poter affermare l'esito positivo o negativo della prova, il giudice può prorogare il termine con prosecuzione della sospensione del procedimento nel rispetto del termine massimo sancito dall'art. 28, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)