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Sez. 1, Sentenza n. 7781 del 23/02/2006 Ud. (dep. 03/03/2006) Rv. 233719 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Caratteri dell'istituto - Concessione del beneficio - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233719-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

In tema di procedimento concernente i minori, l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova configura una particolare forma di "probation" - applicabile al minore nella fase giudiziale, anzichè, come di regola nel nostro ordinamento, in quella esecutiva - onde il giudizio di ammissibilità deve rispondere, pur se con il necessario adattamento ai principi ispiratori del processo minorile, ai criteri generali comuni anche alla messa alla prova del condannato (art.47 ord.penit.); ne consegue la necessità che il prevenuto dia inizio ad una rimeditazione critica sul passato e rappresenti la disponibilità ad un costruttivo reinserimento nel contesto sociale.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)