Sez. 5, Sentenza n. 22587 del 25/02/2010 Ud. (dep. 11/06/2010) Rv. 247351 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Esito negativo della prova - Reiterabilità - Esclusione.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE
È legittima la decisione con la quale il Tribunale per i minorenni, riscontrato l'esito negativo della messa alla prova del minorenne, disponga l'ulteriore corso del processo, rigettando la richiesta di prosecuzione della prova stessa.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)