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Sez. 5, Sentenza n. 22587 del 25/02/2010 Ud. (dep. 11/06/2010) Rv. 247351 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Esito negativo della prova - Reiterabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247351-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

È legittima la decisione con la quale il Tribunale per i minorenni, riscontrato l'esito negativo della messa alla prova del minorenne, disponga l'ulteriore corso del processo, rigettando la richiesta di prosecuzione della prova stessa.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)