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Sez. 1, Sentenza n. 3945 del 13/12/1969 (Rv. 344372 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - CENSURA ALLA PRONUNZIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344372-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - CENSURA ALLA PRONUNZIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA.*

E inammissibile, in Sede di regolamento di Competenza, la censura che riguardi le pronunzie sulle spese. (Conf 1204-69, massima n 339806).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)