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Sez. 1, Sentenza n. 10702 del 01/06/1983 Cc. (dep. 14/12/1983) Rv. 161970 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - RIPARAZIONE DEL DANNO - NATURA DI CIRCOSTANZE ESTRINSECHE NON INERENTI L'ESECUZIONE E LA CONSUMAZIONE DEL REATO - REATO PERMANENTE - CONFIGURABILITÀ DELLE DUE IPOTESI ATTENUATIVE NEI REATI PERMANENTI - NECESSITÀ CHE L'AZIONE RIPARATRICE SIA POSTA IN ESSERE DOPO LA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - APPLICABILITÀ AL REATO DI DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI E NECESSITÀ DELLA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA DI TALE REATO - INDICAZIONE DEL NASCONDIGLIO DELL'ARMA - INAPPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE IN CASO DI COINCIDENZA DELLA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA CON L'EFFETTIVO RINVENIMENTO E RECUPERO DELL'ARMA SUCCESSIVI ALLA DETTA INDICAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161970-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - RIPARAZIONE DEL DANNO - NATURA DI CIRCOSTANZE ESTRINSECHE NON INERENTI L'ESECUZIONE E LA CONSUMAZIONE DEL REATO - REATO PERMANENTE - CONFIGURABILITÀ DELLE DUE IPOTESI ATTENUATIVE NEI REATI PERMANENTI - NECESSITÀ CHE L'AZIONE RIPARATRICE SIA POSTA IN ESSERE DOPO LA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - APPLICABILITÀ AL REATO DI DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI E NECESSITÀ DELLA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA DI TALE REATO - INDICAZIONE DEL NASCONDIGLIO DELL'ARMA - INAPPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE IN CASO DI COINCIDENZA DELLA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA CON L'EFFETTIVO RINVENIMENTO E RECUPERO DELL'ARMA SUCCESSIVI ALLA DETTA INDICAZIONE.*

Entrambe le ipotesi attenuative alternative previste dall'art. 62 n. 6 cod. pen. configurano circostanze "estrinseche", che non ineriscono all'esecuzione e consumazione del fatto criminoso, cui sono estranee, e consistono in un'Azione diversa diretta a ripararne le conseguenze e posta in essere dall'autore successivamente alla consumazione o all'esaurimento del reato. Poiché nei reati permanenti è la cessazione della permanenza che segna l'esaurimento del reato, l'Azione riparatrice per poter configurare una delle ipotesi attenuative previste dall'art. 62 n. 6 cod. pen. deve essere posta in essere dopo la cessazione della permanenza del reato. Con riferimento, quindi, al delitto di detenzione illegale di arma, che è di natura permanente, l'attenuante dell'elisione o attenuazione delle conseguenze del reato, astrattamente configurabile, è inapplicabile nel caso in cui l'Azione che dovrebbe concretizzare l'elisione o l'attenuazione, sia stata posta in essere prima della cessazione della permanenza. Pertanto l'indicazione del nascondiglio dell'arma prima della cessazione dell'attività criminosa costitutiva del reato commesso dal soggetto che tale indicazione ha dato, non può essere configurata come circostanza attenuativa delle conseguenze del reato medesimo, la cui permanenza sia cessata al momento in cui è avvenuto l'effettivo rinvenimento e recupero dell'arma.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)