Sez. 6, Sentenza n. 10316 del 26/01/1990 Ud. (dep. 13/07/1990) Rv. 184888 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - INDICAZIONE DEL POSTO DOVE È NASCOSTA LA SOSTANZA STUPEFACENTE - ATTENUANTE EX ART. 62 N. 6 COD. PEN. - APPLICABILITÀ - RATIO.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - INDICAZIONE DEL POSTO DOVE È NASCOSTA LA SOSTANZA STUPEFACENTE - ATTENUANTE EX ART. 62 N. 6 COD. PEN. - APPLICABILITÀ - RATIO.*
Con riferimento al delitto di detenzione di sostanze stupefacenti, nel caso in cui l'imputato abbia fornito informazioni utili per il rinvenimento della sostanza stessa, è applicabile l'attenuante dell'elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ex art. 62 n. 6 cod. pen., in quanto tale norma richiede solo di adoperarsi spontaneamente ed efficacemente "prima del giudizio", a nulla rilevando il fatto che il predetto reato sia di natura permanente. (V mass n 169012; (V mass n 161970; (Conf mass n 171957; (contra mass n 172310).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)