diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2590 del 04/11/1985 Ud. (dep. 05/04/1986) Rv. 172310 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - REATO PERMANENTE - INDICAZIONE DEL POSTO OVE È NASCOSTA LA SOSTANZA STUPEFACENTE MENTRE IL REATO È ANCORA IN ATTO - ATTENUANTE DELL'ELISIONE O ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE DEL REATO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172310-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - REATO PERMANENTE - INDICAZIONE DEL POSTO OVE È NASCOSTA LA SOSTANZA STUPEFACENTE MENTRE IL REATO È ANCORA IN ATTO - ATTENUANTE DELL'ELISIONE O ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE DEL REATO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riferimento al delitto di detenzione di sostanze stupefacenti, che è di natura permanente, l'attenuante dell'elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ex art. 62 n. 6, seconda ipotesi cod. pen., è inapplicabile nel caso in cui l'Azione che dovrebbe concretizzare l'elisione o l'attenuazione sia stata posta in essere prima della cessazione della permanenza. Ne consegue, pertanto, che l'indicazione del posto dove è nascosta la droga, anche se spontanea ed efficace, quando il reato è ancora in atto, porta soltanto alla cessazione dell'attività criminosa costitutiva del reato stesso e non ad elidere le conseguenze dannose e pericolose che costituiscano un "posterius" rispetto al momento consumativo. (V mass n 169012; (V mass n 161970).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)