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Sez. 1, Sentenza n. 1758 del 06/07/1966 (Rv. 323422 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - CREDITI NON INSINUATI - RESPONSABILITA.*
Stato
decisa il 1966-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323422-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - CREDITI NON INSINUATI - RESPONSABILITA.*

L'assuntore del concordato fallimentare, se la proposta di concordato omologato non contenga alcuna clausola specifica per quanto concerne i creditori non insinuati, e tenuto al pagamento della percentuale concordataria anche a favore dei creditori, anteriori all'apertura del fallimento, che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo. La interpretazione dei patti di concordato e della sentenza di omologazione spetta al giudice di merito e non e censurabile in Sede di legittimita e correttamente e adeguatamente motivata.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)