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Sez. U, Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023 (Rv. 668997 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Deposito telematico del ricorso - Ricezione della RdAC - Definitivo consolidarsi del tempestivo deposito - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668997-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC).

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 lett. 2 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 51 com. 2, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)