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Sez. U, Sentenza n. 729 del 26/01/1994 (Rv. 485119 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità | Art. 16 quinto, sesto e settimo comma e art. 20, terzo comma, della legge n. 865 del 1971, - Declaratoria di illegittimità con sentenza Corte Cost. n. 5 del 1980 - Conseguenze - Fondi edificabili - Indennità di occupazione - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1994-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485119-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità

Nella disciplina espropriativa di cui alla legge n. 865 del 1971, la declaratoria d'illegittimità costituzionale, con riguardo ai fondi edificabili, dei criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 16, quinto, sesto e settimo comma, e, in via conseguenziale, dei criteri per la determinazione dell'indennità di occupazione di cui all'art. 20, terzo comma (sentenza Corte Cost. n. 5 del 1980) comporta che tale seconda indennità, in difetto della prova di un reddito più elevato, va presuntivamente liquidata rapportandola agli interessi legali sulla somma corrispondente al valore venale del bene, che tenga conto della sua attitudine edificatoria, o su quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno per la perdita del diritto dominicale.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)