Sez. 1, Sentenza n. 6048 del 17/06/1998 (Rv. 516551 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Art. 20, terzo comma, legge 865 del 1971 - Sentenza n. 5 del 1980 della Corte Costituzionale - Conseguenze - Aree edificabili - Indennità di occupazione - Determinazione - Criteri.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
Con la sentenza n. 5 del 1980 la Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità dell'art. 16 della legge 865 del 1971, ha esteso tale illegittimità anche all'art. 20, terzo comma, che prevedeva l'applicazione dell'art. 16 alla determinazione dell'indennità di occupazione di urgenza commisurata ad un ventesimo dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, conseguendone che in assenza di specifici criteri di valutazione deve farsi ricorso al criterio degli interessi legali, per ciascun anno di occupazione, della somma risultante dall'applicazione del criterio indennitario espropriativo.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)