Sez. L, Sentenza n. 6623 del 30/07/1987 (Rv. 454853 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - LEGITTIMAZIONE - RINUNCIA DEL DEBITORE O RICONOSCIMENTO DEL CREDITO - LEGITTIMAZIONE DEL DEBITORE O DI UN SUO RAPPRESENTANTE - CARATTERE ESCLUSIVO - POTERE RAPPRESENTATIVO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - INSUSSISTENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - LEGITTIMAZIONE - RINUNCIA DEL DEBITORE O RICONOSCIMENTO DEL CREDITO - LEGITTIMAZIONE DEL DEBITORE O DI UN SUO RAPPRESENTANTE - CARATTERE ESCLUSIVO - POTERE RAPPRESENTATIVO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - INSUSSISTENZA.*
La rinuncia del debitore a far valere la prescrizione del credito, come il suo riconoscimento, costituisce un atto proprio del soggetto in favore del quale è predisposto il termine prescrizionale e pertanto questi soltanto, od un suo rappresentante, può esprimere la volontà abdicativa degli effetti della prescrizione o, analogamente, riconoscere il debito. Tale potere rappresentativo non compete in generale alle associazioni sindacali che sono chiamate soltanto alla cura degli interessi collettivi delle categorie associate. (V 5439/81, mass n 416145).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)