Sez. 2, Sentenza n. 5439 del 17/10/1981 (Rv. 416145 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - TRATTATIVE, PROPOSTE, CONCESSIONI E RINUNZIE A SCOPO TRANSATTIVO- INEFFICACIA - RINUNZIA TACITA A FAR VALERE LA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - TRATTATIVE, PROPOSTE, CONCESSIONI E RINUNZIE A SCOPO TRANSATTIVO- INEFFICACIA - RINUNZIA TACITA A FAR VALERE LA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunzie fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinunzia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta - senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione - con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui. (V. 1935/80, mass. N. 4055555; (Conf. 3035/79, mass. N. 399391; (Conf. 2720/75, mass. N. 376715; (Conf. 133/75, mass. N. 373307).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)