Sez. U, Sentenza n. 12388 del 20/11/1992 (Rv. 479628 - 01)
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere | Disciplina anteriore alla legge n. 198 del 1992 - Assegno bancario - Pagamento all'estero da parte di un istituto bancario elvetico in favore di soggetto diverso dall'intestatario - Diritti ex artt. 2033 e 2043 cod. civ. - Esercizio da parte dell'intestatario davanti al giudice italiano - Inammissibilità - Limiti.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere
Con riguardo a periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 10 gennaio 1992 n. 198 - di ratifica della Convenzione di Lugano 16 settembre 1988 sulla giurisdizione, cui ha aderito anche la confederazione elvetica - il pagamento all'estero di un assegno bancario, da parte di un istituto bancario elvetico, in favore di soggetto diverso dall'intestatario, sia che configuri un illecito civile ex art. 2043 cod. civ., sia che integri un comportamento legittimante all'azione di ripetizione di indebito, non consente all'intestatario stesso di esercitare i propri diritti davanti al giudice italiano, essendo carenti i momenti di collegamento di cui all'art. 4 cod. proc. civ., salvo che, essendo il suddetto istituto soltanto giratario per l'incasso ed essendo la pretesa del beneficiario dell'assegno svolta anche nei confronti del trattario, sussista la giurisdizione italiana rispetto a questo ultimo, ancorché di nazionalità straniera, con riguardo all'avvenimento in Italia del depauperamento patrimoniale dell'intestatario dell'assegno, in forza della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804 - nell'interpretazione fornitane, quanto all'art. 5 n. 3, dalla Corte di Giustizia CEE con la sentenza 30 novembre 1976 n. 21/76 -, poiché in tal caso diviene operante il criterio di collegamento di cui al numero 3 del citato art. 4 cod. proc. civ., a norma del quale la giurisdizione italiana ricorre anche in relazione a domanda connessa con altra pendente davanti al giudice italiano.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 16/09/1988, Legge 10/01/1992 num. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)