Sez. 3, Sentenza n. 8005 del 18/04/2005 (Rv. 582385 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Banca girataria per l'incasso - Pagamento a soggetto diverso da quelli legittimati ex art. 43 legge assegno - Conseguenze - Responsabilità extrancontrattuale della banca verso i danneggiati.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
La banca girataria per l'incasso di assegno non trasferibile non può qualificarsi sostituto di quella trattaria nell'adempimento della convenzione di assegno (e, quindi, in rapporto contrattuale con il traente) ma, in quanto investita della procura all'incasso, deve essere considerata rappresentante del girante in nome e per conto del quale riceve il pagamento; ne consegue che, qualora essa violi l'obbligo legale di pagare l'assegno non trasferibile soltanto ad uno dei soggetti indicati nell'art. 43, secondo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, sorge a suo carico una responsabilità extracontrattuale verso tutti coloro che possono essere pregiudicati dal pagamento a soggetto diverso, compreso il traente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)