Sez. 3, Sentenza n. 31022 del 22/03/2023 Cc. (dep. 18/07/2023) Rv. 284982 - 02
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - PRESENTAZIONE | Appello del pubblico ministero - Presentazione in cancelleria a mezzo di incaricato nella vigenza dell'art. 582 cod. proc. pen. 1988 - Ammissibilità dell'impugnazione – Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - PRESENTAZIONE
L'atto di appello del pubblico ministero in materia cautelare, vigente l'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. nella formulazione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche apportate a tale disposizione dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere presentato anche a mezzo di persona incaricata, addetta all'ufficio della Procura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega, né l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell'atto presuppone un'attività di verifica dell'identità dell'incaricato, il quale svolge un'attività meramente materiale nell'ambito delle funzioni dell'ufficio di cui fa parte, non suscettibile di essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)