Sez. 2, Sentenza n. 35345 del 12/06/2002 Cc. (dep. 21/10/2002) Rv. 222920 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - PRESENTAZIONE | Appello del pubblico ministero - Presentazione in cancelleria a mezzo di incaricato - Autista dell'ufficio della procura - Ammissibilità dell'impugnazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - PRESENTAZIONE
L'atto di appello del pubblico ministero in materia cautelare può essere presentato, a norma dell'art. 582 cod. proc. pen., richiamato dal combinato disposto degli artt. 309 comma 4 e 310 comma 2 cod. proc. pen., anche a mezzo di persona incaricata addetta all'ufficio della procura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega, né l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell'atto presuppone un'attività di verifica dell'identità dell'incaricato, il quale svolge un'attività meramente materiale nell'ambito delle funzioni dell'ufficio di cui fa parte, che non può che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso (nella fattispecie, l'atto era stato recapitato da un autista in servizio presso la procura della Repubblica, cui apparteneva il magistrato che aveva proposto impugnazione e la Corte ha ritenuto ammissibile l'atto di impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)