Sez. 1 - , Sentenza n. 17549 del 12/01/2021 Cc. (dep. 06/05/2021) Rv. 281220 - 01
IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE | Inosservanza delle formalità di cui all'art. 582 cod. proc. pen. - Inammissibilità dell'impugnazione - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE
L'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'inammissibilità dell'appello cautelare del pubblico ministero depositato da persona identificata dal cancelliere come "ausiliario Procura", senza l'indicazione delle relative generalità, rilevando che detta attestazione rendeva comunque palese la qualifica di soggetto incaricato dalla parte pubblica alla presentazione dell'atto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)