Sez. U, Sentenza n. 9067 del 06/06/2003 (Rv. 563977 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia tra locatore che chieda al conduttore la rivalsa per il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani - Oggetto del giudizio - Rapporto tributario - Esclusione - Spettanza - Giudice tributario - Esclusione - Giudice ordinario - Affermazione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Quando il locatore miri a riversare sul conduttore le conseguenze economiche del suo assoggettamento alla pretesa dell'amministrazione finanziaria (per tassa rifiuti solidi urbani), senza convenire in giudizio l'amministrazione stessa, non è l'obbligazione tributaria a costituire l'oggetto del giudizio, bensì il diverso rapporto in base al quale il soggetto passivo della pretesa tributaria intende rivalersi nei confronti del terzo, con la conseguenza che si deve affermare la giurisdizione del giudice ordinario, non quella delle commissioni tributarie. Nè su tale assetto può avere influenza la questione dell'effettiva titolarità dell'obbligazione tributaria, nonché quella, accessoria e subordinata, dell'esattezza della somma pretesa in relazione all'effettiva misura della superficie assoggettata alla tassa, atteso che essa può essere risolta in via incidentale, al limitato fine di stabilire se ed in quale misura sia fondata la domanda di rivalsa proposta dal locatore nei confronti del conduttore dell'immobile, senza che la relativa statuizione possa fare stato nei confronti dell'ente impositore dell'obbligazione tributaria (nella specie, un Comune).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)