Sez. U, Sentenza n. 15714 del 12/12/2001 (Rv. 551088 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Ritenuta d'acconto operata dal sostituto di imposta - Controversie tra sostituto e sostituito sulla legittimità o sul "quantum" della stessa - Art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (applicabile nella specie "ratione temporis") - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Fondamento - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Casi.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Le controversie riguardanti la legittimità o il "quantum" della ritenuta operata dal sostituto d'imposta, insorte tra sostituto e sostituito, in quanto implicanti un accertamento sulla debenza di un tributo compreso nel catalogo di cui all'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (applicabile "ratione temporis" nella specie), devono essere necessariamente instaurate anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria, e, quindi, attraverso l'impugnazione degli atti di quest'ultima dinanzi alle commissioni tributarie. Dette controversie sono, invece, devolute alla giurisdizione ordinaria solo quando non sia in discussione l'esistenza o la quantificazione dell'obbligazione tributaria.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)