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Sez. U, Sentenza n. 18158 del 20/12/2002 (Rv. 559349 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie tra sostituito e sostituto d'imposta concernenti la legittimità della ritenuta d'acconto - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Fondamento - Assenza di atti dell'amministrazione finanziaria suscettibili di impugnazione - Rilevanza - Esclusione - Domanda proposta dal sostituito ex art. 2043 cod. civ. - Rilevanza - Esclusione - Questioni relative alla proponibilità, ammissibilità o fondatezza della pretesa fiscale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559349-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia tra sostituito e sostituto d'imposta relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo è devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, atteso che l'indagine su detta legittimità non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria, avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita con effetti di giudicato sostanziale dal giudice cui spetta la relativa cognizione "ratione materiae", in litisconsorzio necessario con l'amministrazione finanziaria. L'applicazione di tale principio non trova ostacolo né nell'assenza di atti dell'amministrazione finanziaria, suscettibili di impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie, poiché la lite tributaria è integrata dalla semplice controversia circa la legittimità delle trattenute fiscali, indipendentemente dal fatto che la controversia stessa sia insorta a seguito di iniziativa dell'amministrazione, né nel fatto che il sostituito abbia formulato la domanda ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. La competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie è, infine, svincolata da ogni questione relativa alla proponibilità, ammissibilità o fondatezza della pretesa fiscale, atteso che l'ordinamento non prevede alcuna giurisdizione residuale dell'a.g.o. a seguito dell'improponibilità, inammissibilità o infondatezza della domanda devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni anzidette.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)