Sez. 2, Sentenza n. 3341 del 22/02/1985 Ud. (dep. 11/04/1985) Rv. 168646 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - IPOTESI ATTENUANTE DI RICETTAZIONE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - IPOTESI ATTENUANTE DI RICETTAZIONE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*
Ai fini della sussistenza dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, per la particolare tenuità del fatto, così come prevista dalla nuova formale normativa dell'art. 648 cod. pen., non è sufficiente il valore economico della cosa ricettata, ma è necessaria l'indagine su tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., da esaminare complessivamente con l'effetto che l'ipotesi attenuata non può essere ritenuta, qualora, malgrado la tenuità della cosa, sussistano altre circostanze, sia oggettive che soggettive, che impediscano di ritenere il fatto, considerato nel suo complesso, di particolare tenuità. (V mass n 167004; (V mass n 162539).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)