Sez. 1, Sentenza n. 1177 del 18/11/1983 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162539 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Ai fini dell'applicazione della ipotesi di ricettazione lieve, introdotta con l'art. 15 della legge 22 maggio 1975 n. 152, l'entità del fatto deve essere desunta solo da elementi di carattere oggettivo, quali le modalità concrete dell'Azione compiuta, la natura della cosa ricettata ed il suo valore. La valutazione globale di questi elementi deve poter condurre ad un giudizio di "particolare" tenuità del fatto e tale giudizio, ove sia immune da vizi logici o giuridici, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in Sede di legittimità. (V mass n 152491; (V mass n 151317; (V mass n 147092; (V mass n 146637).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)