Sez. 1, Sentenza n. 3918 del 17/02/2011 (Rv. 617088 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Credito verso impresa fallita o sottoposta ad amministrazione straordinaria - Possibilità di azionare la relativa pretesa in sede arbitrale - Esclusione - Fondamento - Assoggettamento al procedimento speciale di formazione del passivo per l'accertamento dei crediti - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE
In sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta ad amministrazione straordinaria, giacché l'effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è in ogni caso (si tratti, cioè, di arbitrato rituale o di arbitrato irrituale) paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dal fallimento o dalla apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dell'avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l'accertamento di un credito verso l'impresa sottoposta alla procedura concorsuale, allo speciale, ed inderogabile, procedimento di verificazione dello stato passivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)