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Sez. 2, Sentenza n. 14590 del 01/10/2003 (Rv. 567253 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) | Controdichiarazione - Natura - Elemento essenziale dell'accordo simulatorio - Esclusione - Conseguenze - Coevità all'atto simulato - Necessità - Esclusione - Provenienza unilaterale - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567253-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI)

In tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto che non ha carattere negoziale e non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, di talché non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione, purché si tratti della parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)