Sez. 2, Sentenza n. 2203 del 30/01/2013 (Rv. 625195 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) | Controdichiarazione - Natura - Requisito sostanziale dell'accordo simulatorio - Configurabilità - Esclusione - Coevità con l'accordo simulatorio - Necessità - Esclusione - Efficacia della controdichiarazione - Condizioni - Provenienza dalla parte contro il cui interesse è redatta - Sufficienza.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI)
In tema di simulazione, la cosiddetta "controdichiarazione" costituisce atto di riconoscimento o di accertamento scritto, avente carattere negoziale, che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo quindi non solo non essere coeva all'atto simulato, ma anche provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)