Sez. 1, Sentenza n. 4410 del 04/05/1998 (Rv. 515021 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) | Controdichiarazione - Natura - Requisito sostanziale dell'accordo simulatorio - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Coevità con l'accordo simulatorio - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI)
In tema di contratto simulato, la cosiddetta "controdichiarazione" costituisce atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione, e non atto richiesto "ad substantiam" per l 'esistenza dell'accordo simulatorio, di modo che, mentre è necessario, per l'esistenza della simulazione, che l'accordo simulatorio sia coevo all'atto simulato e vi partecipino tutte le parti contraenti, nulla impedisce, viceversa, che la controdichiarazione sia posteriore a tale atto e provenga da una sola delle parti, e - cioè - quella contro il cui interesse è redatta, purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)