Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 06/06/1963 (Rv. 262251 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - DIMINUZIONE - CHIUSURA DEL FONDO - FACOLTA DEL PROPRIETARIO - FONDO GRAVATO DA SERVITU DI PASSAGGIO - APPOSIZIONE DI CANCELLO - LEGITTIMITA - LIMITI.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - DIMINUZIONE - CHIUSURA DEL FONDO - FACOLTA DEL PROPRIETARIO - FONDO GRAVATO DA SERVITU DI PASSAGGIO - APPOSIZIONE DI CANCELLO - LEGITTIMITA - LIMITI.*
A norma dell'art 841 cod civ, il proprietario puo chiudere in ogni tempo il fondò e quando su parte di esso gravi una servitu di passaggio egli conserva il diritto di proteggere il fondo stesso, nella sua complessiva estensione, mediante apposizione cancello all'ingresso della strada destinata al passaggio. E cio anche se possa derivarne qualche trascurabile disagio al titolare della servitu, purche non si rechino limitazioni al contenuto della servitu stessa (riducendo ad esempio, l'ampiezza della strada) e si adottino nei riguardi del titolare del fondo dominante i mezzi idonei per la libera esplicazione del suo diritto (fra l'altro, rimettendogli la chiave del cancello).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 841
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)