Sez. 2, Sentenza n. 1021 del 17/03/1975 (Rv. 374423 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO - FONDO GRAVATO DA SERVITU DI PASSAGGIO - CHIUDIBILITA CON CANCELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO - FONDO GRAVATO DA SERVITU DI PASSAGGIO - CHIUDIBILITA CON CANCELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
A norma dell'art 841 cod civ, il proprietario del fondo gravato da servitu di passaggio, conservando il diritto di proteggere il suo fondo dall'ingerenza di terzi, puo chiudere lo stesso in ogni tempo, mediante l'apposizione di un cancello all'ingresso della strada, destinata al transito, purche non si determinino limitazioni al contenuto della servitu (riducendo, ad esempio, l'ampiezza della strada) e si adottino nei confronti del titolare del fondo dominante i mezzi idonei a consentirgli la libera esplicazione del suo diritto. (Conf 1511/63, mass n 262251).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)