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Sez. L, Sentenza n. 6657 del 13/11/1986 (Rv. 448814 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448814-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In tema di giuramento suppletorio, la valutazione dell'esistenza di una semiplena probatio e la scelta della parte cui deferire il giuramento costituiscono apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in Sede di legittimità a meno che quest'ultimo non abbia assolto all'Onere di esporre adeguatamente le ragioni delle risoluzioni adottate. (V 5205/83, mass n 430073; (V 3880/81, mass n 414526).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)