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Sez. L, Sentenza n. 1042 del 04/02/1997 (Rv. 502188 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE | Appello - Consulenza (di natura medico - legale) contenente specifici rilievi critici alla consulenza d'ufficio - Obbligo per il giudice di esaminarli motivando in ordine ad essi o di rinnovare la consulenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502188-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE

Il giudice del gravame, ove per la decisione della causa sia necessario avvalersi delle risultanze di una consulenza tecnica (come nel caso in cui debba valutarsi la permanenza di una percentuale di inabilità superiore al minimo indennizzabile, in controversia relativa alla soppressione della rendita da infortunio o malattia professionali da parte dell'I.N.A.I.L., a norma dell'art. 83 del d.P.R. 1130 del 1965), pur non essendo tenuto ove aderisca alle conclusioni del proprio ausiliare a precisare in modo specifico le ragioni di tale adesione, anche in presenza di rilievi mossi dalla parte, non può tuttavia recepire acriticamente le conclusioni del consulente tecnico di primo grado allorquando l'operato di costui sia stato posto in discussione con specifiche censure, potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della controversia, avendo egli in tal caso l'obbligo di prendere in esame tali rilievi sia per verificarne la fondatezza mediante il rinnovo dell'indagine tecnica sia per disattenderli con adeguata motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)