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Sez. 2, Sentenza n. 11711 del 24/11/1997 (Rv. 510288 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Adozione delle conclusioni esposte dal C.T.U. - Affermazioni contrarie dei consulenti di parte - Specifica confutazione da parte del giudice - Obbligo - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510288-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO

Il giudice di merito non è tenuto ad argomentare diffusamente la propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o dei loro difensori e consulenti (ovvero tali argomentazioni risultino del tutto aspecifiche ed infondate), potendosi egli limitare, in tal caso, a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella sua relazione, mentre non può esimersi dall'obbligo di una più puntuale e dettagliata motivazione allorquando i rilievi mossi alla consulenza risultino specifici, argomentati, e tali da condurre, se riconosciuti come fondati, ad una soluzione affatto diversa rispetto a quella adottata (nella specie, nonostante i puntuali rilievi mossi dai consulenti di parte, il giudice di merito aveva recepito del tutto acriticamente gli accertamenti effettuati dal tecnico di ufficio - limitandosi a definirli "non suscettibili di censure" - in relazione ai criteri seguiti per la individuazione della linea di confine tra due fondi, rilevante al fine di stabilire la natura della costruzione realizzata in uno di essi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)