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Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013 (Rv. 628185 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Segnalazione alla Centrale rischi - Stato di insolvenza del debitore - Configurabilità - Condizioni - Obbligo di motivazione del giudice - Contenuto.
Stato
decisa il 2013-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628185-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO

Lo stato di insolvenza - non necessariamente coincidente con quello proprio della disciplina fallimentare - rilevante ai fini della segnalazione del debitore alla Centrale rischi scaturisce da una valutazione negativa della situazione patrimoniale del medesimo, evincibile anche da una grave difficoltà economica, che induce la definitiva irrecuperabilità del credito, sulla base di circostanze di fatto (quali la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o l'esistenza di procedure esecutive infruttuose) che devono essere specificatamente indicate dal giudice di merito, in mancanza potendo ravvisarsi il vizio di insufficiente motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 67 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 107 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)