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Sez. 1, Sentenza n. 21428 del 12/10/2007 (Rv. 600223 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Segnalazione alla Banca d'Italia di un credito in "sofferenza" - Stato di insolvenza del debitore - Coincidenza con l'insolvenza fallimentare - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600223-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO

Ai fini dell'obbligo di segnalazione al "servizio per la centralizzazione dei rischi bancari" (cosiddetta Centrale dei Rischi) che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in "sofferenza" allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili; in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come "grave difficoltà economica", senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di "definitiva irrecuperabilità". (Principio espresso dalla S.C. in una fattispecie di azione di risarcimento del danno conseguente ad ingiustificato inserimento del credito nella categoria delle "sofferenze").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)