Sez. 1, Sentenza n. 7958 del 01/04/2009 (Rv. 607549 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Centrale dei Rischi - Segnalazione di una posizione in sofferenza - Condizioni.
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La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 67 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 107 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)