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Sez. 5, Sentenza n. 18266 del 10/09/2004 (Rv. 576977 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze - Giudizio di ottemperanza ex art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Riparto di competenza tra commissione provinciale e commissione regionale - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576977-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La competenza per i giudizi di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie è attribuita dall'art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alla commissione provinciale esclusivamente nel caso in cui sia passata in giudicato una sentenza da essa pronunciata, il che può verificarsi o per la mancata impugnazione della decisione di primo grado, o nelle ipotesi in cui questa sia impugnata ma resti ferma, senza essere sostituita da quella di appello - che in tal caso costituisce giudicato formale e non sostanziale -, quando il giudizio di secondo grado si concluda nel rito con una dichiarazione di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione dell'appello medesimo, con l'eccezione, per siffatte sentenze d'appello, del capo contenente la condanna alle spese, che può assumere il valore di giudicato sostanziale e costituire un titolo esecutivo autonomo, e va perciò fatto valere in sede di ottemperanza, esso solo, dinanzi alla commissione regionale. In tutti gli altri casi, per il giudizio di ottemperanza la competenza appartiene alla commissione regionale, poiché la sentenza emessa in un grado superiore (nella fattispecie, dalla Commissione tributaria centrale) si sostituisce a quella emessa in primo grado, superata per effetto delle valutazioni operate da altro giudice, esplicitate nella necessaria motivazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)