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Sez. 5, Sentenza n. 358 del 14/01/2004 (Rv. 569415 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie - Giudizio di ottemperanza - Ammissibilità - Presupposti - Pronuncia definitiva esaustiva dell'intera controversia - Necessità - Esclusione - Singoli capi autonomi della sentenza passati in giudicato - Esperibilità del giudizio - Affermazione - Sentenze di condanna costituenti titolo esecutivo - Esecuzione forzata ordinaria e giudizio di ottemperanza - Cumulabilità.
Stato
decisa il 2004-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569415-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale detta la disciplina del giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie passate in giudicato, non limita l'iniziativa delle parti alla sola ipotesi di pronuncia definitiva esaustiva dell'intera controversia, bensì consente l'attuazione coattiva anche di singole parti o capi autonomi della sentenza, rispetto ai quali si sia formato il giudicato interno, l'esistenza del quale va accertata dal giudice dell'ottemperanza - nell'ambito dei suoi poteri di verifica dei presupposti processuali della domanda -, anche in assenza della relativa certificazione di cancelleria o segreteria. Inoltre, nel caso di sentenze di condanna costituenti titolo esecutivo, deve ritenersi che l'esecuzione forzata ordinaria, secondo le norme del codice di procedura civile, e l'esecuzione in sede tributaria, mediante il giudizio di ottemperanza disciplinato dalla norma sopra citata, costituiscano mezzi di tutela concorrenti e cumulabili, esperibili, quindi, anche contestualmente, affinché la pretesa creditoria espressa nel giudicato sia puntualmente attuata in via coattiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)