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Sez. L, Sentenza n. 8541 del 19/11/1987 (Rv. 456064 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - ESECUZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO O IL PROCURATORE COSTITUITO ANZICHÉ ALLA PARTE PERSONALMENTE - NULLITÀ - SANATORIA "EX TUNC" - MEZZI - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NONOSTANTE TALE NULLITÀ - DEDUZIONE DELLA QUESTIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONSEGUENTE CASSAZIONE CON RINVIO - DECORSO DEL TERMINE PERENTORIO EX ART. 393 COD. PROC. CIV. DURANTE LE MORE DEL PRECEDENTE GIUDIZIO DI RINVIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456064-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - ESECUZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO O IL PROCURATORE COSTITUITO ANZICHÉ ALLA PARTE PERSONALMENTE - NULLITÀ - SANATORIA "EX TUNC" - MEZZI - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NONOSTANTE TALE NULLITÀ - DEDUZIONE DELLA QUESTIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONSEGUENTE CASSAZIONE CON RINVIO - DECORSO DEL TERMINE PERENTORIO EX ART. 393 COD. PROC. CIV. DURANTE LE MORE DEL PRECEDENTE GIUDIZIO DI RINVIO - IRRILEVANZA.*

La notifica dell'atto di riassunzione del giudizio in Sede di rinvio, eseguita presso il domiciliatario o il procuratore costituito nelle precedenti fasi anziché alla parte personalmente nei modi di cui all'art. 137 cod. proc. civ. - come prescritto dal secondo comma dell'art. 392 stesso codice (applicabile anche nel rito del lavoro in quanto compatibile con la specialità del medesimo) - non è inesistente, ma è inficiata da nullità sanabile ex tunc attraverso la Costituzione in giudizio della parte o, nell'ipotesi in cui questa non si sia costituita, mediante la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., della notifica stessa. Se nonostante tale Invalidità il giudizio sia proseguito, la Corte di Cassazione (cui la questione venga dedotta) deve dichiarare la nullità e cassare l'impugnata sentenza con rinvio della causa ad altro giudice, quand'anche nelle more del precedente giudizio di rinvio sia decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 393 cod. proc. civ., attesa la retroattività dell'effetto sanante proprio della rituale riassunzione della causa dinanzi al nuovo giudice di rinvio. (V 5578/85, mass n 442772; (V 6093/84, mass n 437739).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)