Sez. L, Sentenza n. 6093 del 24/11/1984 (Rv. 437739 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - INESISTENZA - ESCLUSIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZE - ORDINE DI RINNOVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIO - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NONOSTANTE LA NULLITÀ - ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ DA PARTE DELLA SUPREMA CORTE - CASSAZIONE CON RINVIO - DECORSO DEL TERMINE PERENTORIO EX ART. 393 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - INESISTENZA - ESCLUSIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZE - ORDINE DI RINNOVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIO - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NONOSTANTE LA NULLITÀ - ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ DA PARTE DELLA SUPREMA CORTE - CASSAZIONE CON RINVIO - DECORSO DEL TERMINE PERENTORIO EX ART. 393 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
La notificazione della citazione riassuntiva del giudizio innanzi al giudice di rinvio eseguita presso il domiciliatario, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma non inesistente. Pertanto, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ., il giudice di rinvio non può, in tale ipotesi, dichiarare l'Estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notificazione. In difetto, ove, cioè, nonostante detta Invalidità il giudizio sia proseguito, la Corte suprema, a cui la questione venga dedotta, accertata la nullità, deve cassare l'impugnata sentenza con rinvio della causa ad altro giudice, anche se si deduca che nelle more del precedente giudizio di rinvio è decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 393 cod. proc. civ.. infatti, la menzionata nullità può ancora essere sanata con effetto retroattivo (ex tunc) mediante la riassunzione della causa dinanzi al nuovo giudice di rinvio, ritualmente eseguita, dall'una o dall'altra, parte in lite, con le forme di notificazione prescritte dall'art. 392, secondo comma, cod. proc. civ.. (Conf 3113/77, mass n 386664).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)