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Sez. L, Sentenza n. 5578 del 14/11/1985 (Rv. 442772 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - NULLITÀ SANABILI "EX TUNC" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442772-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - NULLITÀ SANABILI "EX TUNC" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Anche nel rito del lavoro trova applicazione il disposto del secondo comma dell'art. 392 cod. proc. civ. secondo cui l'atto di riassunzione della causa in Sede di giudizio di rinvio deve essere notificato alla parte personalmente nei modi di cui agli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., essendo tale prescrizione perfettamente compatibile con la specialità del rito del lavoro. La sua inosservanza tuttavia non comporta l'inesistenza della notificazione (salva l'ipotesi in cui questa sia stata eseguita a terzi ed in luoghi assolutamente non riferibili al destinatario dell'atto), ma solo nullità sanabile ex tunc (art. 156, primo e terzo comma, cod. proc. civ.) attraverso la Costituzione in giudizio della parte ovvero, se quest'ultima non si sia costituita, attraverso la rinnovazione dell'atto ex art. 291 cod. proc. civ.. (nella specie la nullità era conseguente alla circostanza che l'atto di riassunzione della causa ex art. 392 cod. proc. civ. era stato notificato al domicilio eletto presso il procuratore del precedente giudizio di impugnazione anziché alla parte personalmente). (V 3344/83, mass n 428238; (V 1029/83, mass n 425795; (V 3654/81, mass n 414280).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)