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Sez. 1, Sentenza n. 9391 del 04/09/1999 (Rv. 529657 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Notificazione ad istanza di parte - Necessità - Portata - Apposita indicazione della parte istante nella relata di notifica - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529657-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

La prescrizione di cui all'art. 285 cod. proc. civ. - secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte - può ritenersi adempiuta ogni qualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non vi sia assoluta incertezza sulla parte istante, nel senso che sia comunque possibile individuare la parte (o le parti) a richiesta della quale la notifica è stata eseguita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)