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Sez. L, Sentenza n. 6522 del 08/06/1991 (Rv. 472585 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Della sentenza impugnata - Termini - Per la decorrenza dei termini di impugnazione | Requisiti - Notificazione ad istanza di parte - Mancanza di apposita indicazione della parte istante nella relata di notifica - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472585-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Della sentenza impugnata - Termini - Per la decorrenza dei termini di impugnazione

La previsione dell'art. 285 cod. proc. civ., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte, può ritenersi adempiuta ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non vi sia incertezza assoluta sulla parte istante, essendo cioè possibile identificare la medesima (nella specie, attraverso l'indicazione, apposta sulla copia della sentenza notificata, del soggetto richiedente tale copia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)