Sez. L, Sentenza n. 17415 del 06/12/2002 (Rv. 559058 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - LICENZIAMENTO ED ESONERO - IN GENERE | Decadenza dall'impiego per assenza arbitraria - Disciplina ex art. 159 legge n. 425 del 1958 - Provvedimento irrogato in data anteriore alla stipulazione del primo contratto collettivo dopo la privatizzazione del rapporto ex legge n. 210 del 1985 - Nullità di detto provvedimento - Conseguenze in tema di diritto alle retribuzioni - Sussistenza dello stesso - Condizioni - Offerta della prestazione da parte del lavoratore - Offerta implicita - Configurabilità - Portata - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - LICENZIAMENTO ED ESONERO - IN GENERE
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato SpA, con riguardo alla pronuncia di decadenza dall'impiego per assenza arbitraria, emessa ex art. 159 legge n. 425 del 1958 - applicabile "ratione temporis" per essere stato il provvedimento adottato anteriormente alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro ex legge n. 210 del 1985 -, la nullità di detto provvedimento (nella specie, per mancanza del carattere arbitrario dell'assenza, dovuta ad una grave sintomatologia schizofrenica) non comporta il diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate in epoca successiva allo stesso se non vi sia stata offerta della corrispettiva prestazione da parte del lavoratore. Detta offerta può ritenersi implicita nella proposizione del ricorso con il quale si deduca la nullità del provvedimento e si chieda la condanna alle retribuzioni.(Nella specie, alla stregua di tela principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente il diritto alle retribuzioni maturate dalla data del provvedimento di decadenza dall'impiego dichiarato nullo senza accertare che il lavoratore avesse effettuato una valida offerta della prestazione; la S.C. ha altresì ritenuto che, avuto riguardo alle particolari condizioni psichiche del ricorrente, il giudice avrebbe dovuto altresì valutare se l'atto introduttivo del giudizio potesse essere interpretato come contenente una implicita offerta della prestazione lavorativa, e se tale offerta fosse valida, se, cioè, la prestazione fosse effettivamente possibile, in relazione alla gravità e cronicità della patologia dalla quale il ricorrente era affetto.)
Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 art. 159, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 160, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)