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Sez. 1, Sentenza n. 563 del 22/01/1987 (Rv. 450295 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - DOMICILIATA PRESSO UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA DELL'ATTO - INESISTENZA DELLA NOTIFICA - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DELLE PARTI SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450295-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - DOMICILIATA PRESSO UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA DELL'ATTO - INESISTENZA DELLA NOTIFICA - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DELLE PARTI SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*

La notifica dell'impugnazione a più parti domiciliate presso un unico procuratore mediante consegna di una sola copia, data l'incertezza assoluta circa l'effettivo destinatario dell'atto, importa l'inesistenza giuridica della notifica stessa, con la conseguenza che la Costituzione delle parti contro cui è diretta l'impugnazione ha effetto costitutivo del rapporto processuale solo ex nunc e, quindi, ove avvenga successivamente alla scadenza del termine per impugnare, non vale a rimuovere le conseguenze della già verificatasi decadenza e così a precludere l'inammissibilità dell'impugnazione. (V 3697/84, mass n 435689; (Conf 6331/85, mass n 443423; (Conf 0579/84, mass n 432815).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)